Siti Web: la “legge comunitaria 2008″ introduce nuovi obblighi per le imprese
1 Settembre 2009 - 17:34 | Blog
Prendiamo atto e Vi giriamo la seguente segnalazione.
Sono sempre più numerose le disposizioni di legge in materia di Internet e nuove tecnologie. Spesso, però, tali norme sono inserite in provvedimenti corposi e complessi e sono scritte in modo assai criptico; si tratta di fattori che pregiudicano la conoscenza e l’intellegibilità delle norme da parte di chi è chiamato ad applicarle.
Sotto questo profilo, appare particolarmente emblematico il caso dell’articolo 42 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge comunitaria 2008“), provvedimento che – adottato con cadenza annuale – contiene le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.
Come si può immaginare, si tratta di un provvedimento assai articolato, al cui interno è presente una norma in materia di siti Web di cui, finora, si è parlato poco.
L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:
a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.
Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate. Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks.
Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.
Fonte: Diritto 2.0
02/09/09 - 14:58
Ma questi dati è sufficiente metterli nel footer in home page, in tutto il sito oppure basta nella sezione contatti? Perchè non è ben specificata questa cosa…
02/09/09 - 15:21
In effetti la legge è un pò criptica… ad ogni modo pensiamo che la soluzione migliore sia includere un link “Note Legali” nel footer del sito che rimanda ad una pagina dove vengono inserite tutte le informazioni irchieste.
07/09/09 - 11:06
Sono quindi esclusi tutti gli altri tipi di società (es. nome colletivo) ?
07/09/09 - 11:12
Sì, così dice la legge. Sia chiaro comunque che questo non è uno studio legale, ma una web agency, quindi l’autorevolezza delle nostre risposte si rifà alla nostra interpretazione della legge oggetto del post. Per essere al 100% sicuri che il Vs sito sia a norma Vi consigliamo di consultare un legale.
Ciao a tutti!
02/11/09 - 21:14
Ciao,
vorrei avere ulteriori informazioni su questa legge…
andrea
02/11/09 - 21:19
Ciao Andrea,
se segui il link all’interno dell’articolo troverai un PDF di ben 68 pagine con tutti i dettagli che cerchi.
06/12/09 - 14:27
grazie l’ho letta molto interessante….grazie mille per il consiglio..